scarica l’articolo in formato .pdf: La procedura di modifica dei trattati romani. Alcune osservazioni sui foedera aequa et foedera iniqua

 

Lo studio si concentra sul problema delle modalità attraverso cui viene regolata la possibilità di modificare le condizioni dei trattati romani. In primo luogo, viene esaminata l’ipotesi di Fernandez Nieto riguardo un’eventuale differenza tra le clausole di modifica greche e romane, arrivando alla conclusione che non è possibile osservare tale differenza, in quanto i trattati greci e romani sembrano riprodurre lo stesso modello. In secondo luogo, l’attenzione si concentra sulla parte della clausola che prevede la modifica consensuale. Si cerca di stabilire se la differenza tra foedera aequa e iniqua influisca la procedura di modifica del trattato, ovvero se la posizione dominante di una delle controparti la autorizza di apportare modifiche unilaterali. Le testimonianze epigrafiche suggeriscono che le modifiche unilaterali siano impossibili sia nei casi di trattati simmetrici che nei casi di trattati asimmetrici; si potrebbe, dunque, concludere che il foedus iniquum tratti formalmente le controparti come pari, anche quando prevede diritti e obblighi asimmetrici.

 

The paper is focused on the problem of the regulation of the possibility to modify the conditions of Roman treaties. Firstly, it examines the hypothesis of Fernandez Nieto regarding the difference between the Greek and the Roman modification clause and reaches the conclusion that no such difference can be observed, since the Greek and the Roman treaties seem to reproduce the same models. Secondly, the study focuses on the “consensus” part of the modification clause and investigates whether the difference between foedera aequa and iniqua affects the procedures for the modification of the treaty, i.e. whether the dominant position of one of the counterparts entitles it to make unilateral modifications. Evidence suggests that unilateral modifications seem impossible both in foedera aequa and iniqua, so the conclusion can be made that the foedus iniquum treats the parties as formally equal even when asymmetrical rights and obligations are involved.